Il contenuto della circolare numero è riservato.
Si comunica che la legge n. 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 – “Decreto Caivano” –
“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile,
nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola
(D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti
Scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
La suddetta Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale
dell’Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce il
Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge,
nelle more dell’attivazione dell’ANIST.
I docenti e l’ufficio didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione,
individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre
mesi, senza giustificati motivi predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente
Scolastico.
Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al
responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito
dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Didattica, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi
proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
Costituisce, in ogni caso, elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un
quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi
dell’art. 331 del codice di procedura penale. Motivi che giustificano le assenze Nella seduta del
Collegio Docenti del ** settembre 2025 sono state decretate le seguenti deroghe:
· assenze per ricovero ospedaliero;
· assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute adeguatamente
documentate;
· assenze non consecutive ma ricorrenti per gravi patologie, terapie o cure mediche;
· gravi motivi di famiglia documentati;
· grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali;
· alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso
dell’anno, nel paese di origine per inderogabili motivi di famiglia;
· assenze alunni stranieri legate alla loro cultura e tradizione del paese di origine per
inderogabili motivi di famiglia;
· assenze alunni stranieri legate alla loro cultura e tradizione del paese di origine;
· partecipazione ad attività agonistiche e sportive da federazioni riconosciute dal CONI;
· interruzioni dell’attività didattica per calamità ed eventi naturali
Mancato adempimento
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonito dal sindaco per
ottemperare alla legge, che non prova di procurare diversamente l’istruzione del minore o non
giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore
presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, è punito con la reclusione fino a due
anni.
Elusione dell’obbligo
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco
per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire
elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare diversamente l’istruzione del
minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore
dalla scuola, o non lo riconduca entro una settimana dall’ ammonizione è punito con la
reclusione fino a un anno.
I genitori sono invitati, pertanto, a controllare le assenze dei propri figli e tempestivamente
giustificare. I coordinatori di classe controlleranno puntualmente le assenze degli alunni della
propria classe e nel caso di assenze non giustificate per più di quindici giorni, anche non
consecutivi, nel corso di tre mesi, daranno comunicazione al Dirigente Scolastico che
provvederà a procedere come da legge.
Personale scolastico